Statuto

Articolo 1. Denominazione, sede e durata

1. È costituita la Fondazione GIMBE (GIMBE Foundation).
2. La Fondazione ha sede legale in Bologna in via Giovanni Amendola n. 2 e potrà istituire sedi operative, oltre che variare quella principale. Lo spostamento della sede legalenell'ambito del Comune di Bologna non comporta modifica del presente statuto.
3. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.
4. Una volta ottenuta l’iscrizione nel registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà “Fondazione GIMBE ETS” e verrà utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
 

Articolo 2. Finalità e attività

1. La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, per favorire la diffusione e l’applicazione delle migliori evidenze scientifiche al fine di migliorare la salute delle persone e di contribuire allo sviluppo e alla sostenibilità di un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico.

2. La Fondazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
a) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale avente ad oggetto tematiche attinenti alle linee di azionedella Fondazione.
b) Educazione, istruzione, formazione professionale, univer-sitaria e post-universitaria, in particolare attraverso la progettazione e realizzazione di attività di educazione continua in medicina (ECM), conferenze, convention, seminari, meeting, anche a distanza, prodotti editoriali edigitali.
c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attivitàdi interesse generale attraverso attività di divulgazione, sensibilizzazione pubblica delle persone dei cittadini e advocacy istituzionale.
d) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale finalizzate a promuovere l’alfabetizzazione scientifica, la tutela della salute delle persone, lo sviluppo e la sostenibilità del servizio sanitario nazionale;
e) Attività e iniziative a sostegno di persone svantaggiate, finalizzate alla tutela della salute e all’equità diaccesso ai servizi sanitari.

3. Nello svolgimento delle attività di interesse generale laFondazione opera attenendosi alle seguenti linee di azione:
a) Diffondere la consapevolezza che il servizio sanitario nazionale è un bene comune da tutelare e garantire alle future generazioni e che la sanità è una grande leva fondamentale per lo sviluppo economico del Paese.
b) Interagire con gli organi politico-istituzionali al finedi garantire a tutte le persone il diritto alla tutela della salute, ridurre iniquità e diseguaglianze, mettere la salute al centro di tutte le politiche (health in all policies), ottenere il massimo ritorno di salute dalle risorse investite in sanità (value for money).
c) Favorire l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche in tutte le decisioni professionali, manageriali epolitiche che riguardano la salute delle persone, oltre che guidare le scelte di cittadini e pazienti (evidence for health).
d) Promuovere misure per l’integrità e la trasparenza in sanità.
e) Promuovere un’assistenza sanitaria e sociale ad elevato value, contribuendo a migliorarne sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, coinvolgimento di cittadini e pazienti, efficienza.
f) Favorire l’integrazione multi-professionale e riallineare sulla tutela della salute gli interessi divergenti ditutti gli attori della sanità.
g) Diffondere tra studenti e giovani professionisti sanitari una pratica clinica basata sulle evidenze, centrata sul paziente, consapevole dei costi e ad elevato value.
h) Promuovere una rigorosa valutazione delle tecnologie sanitarie sviluppate dall’industria farmaceutica e biomedicale, al fine di favorire l’introduzione di innovazioni di provata efficacia.
i) Migliorare rilevanza, qualità metodologica, etica e integrità della ricerca biomedica, clinica e sanitaria, al fine di ridurre gli sprechi ed aumentarne il value.
l) Promuovere l’educazione continua in medicina (ECM) come processo di auto-apprendimento permanente integrato nell’attività professionale.
m) Disseminare informazioni indipendenti sull’efficacia, appropriatezza e sicurezza degli interventi sanitari, affinché le persone possano effettuare scelte condivise e consapevoli sulla propria salute.

4. La Fondazione può svolgere anche attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo le modalità e nei limiti fissati dalle norme vigenti,sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Ammini-strazione.
5. La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalitàe per lo svolgimento delle attività può collaborare con entipubblici e privati e aderire a organismi locali, nazionali einternazionali.

Articolo 3. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è vincolato in modo permanente e stabile al riconoscimento della personalità giuridica.
3. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi sociali, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 4. Risorse

1. Al fine di perseguire lo scopo e realizzare le attività,la Fondazione dispone delle seguenti risorse:
  • redditi derivanti dal patrimonio;
  • ricavi derivanti dalle attività svolte;
  • contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
  • elargizioni, donazioni, eredità, lasciti, liberalità di persone fisiche o enti pubblici o privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio della Fondazione.

Articolo 5. Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
  • il Consiglio di Amministrazione;
  • il Presidente ed il Vicepresidente;
  • il Revisore dei conti;
  • il Comitato Scientifico.

Articolo 6. Il Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
2. La composizione dell’organo, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e resta valida fino a che il Consiglio di Amministrazione in carica non assuma una diversa decisione.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni. I consiglieri possono essere rinominati.
4. Quando uno dei membri del Consiglio di Amministrazioneviene meno durante il mandato per qualsiasi ragione, gli altri membri provvedono a sostituirlo o a rivedere il numerodei componenti dell’organo ai sensi dei commi 1 e 2.
5. Il membro eventualmente nominato ai sensi del comma 4 resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliodi Amministrazione.
6. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio di Amministrazione in carica provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il nuovo mandato.
7. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto ad altriorgani.
8. In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione, atitolo esemplificativo e non esaustivo:
  • eleggere il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione;
  • decidere gli indirizzi della Fondazione e programmarne leattività;
  • amministrare il patrimonio della Fondazione sia per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, sia per la ripartizione di tali rendite fra le diverse sezioni attraverso cui la Fondazione perseguirà i propri scopi;
  • approvare il bilancio consuntivo;
  • deliberare l'assunzione di collaboratori, consulenti, dipendenti, borsisti, determinandone le relative retribuzioni;
  • chiedere contributi e finanziamenti agli Enti statali, provinciali, regionali e comunitari, in base alle norme e alledisposizioni di legge;
  • decidere l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi, elargizioni;
  • autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzie altre strutture associative come Enti pubblici e privati,organismi e persone giuridiche in genere;
  • stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ai finidel perseguimento delle attività istituzionali;
  • individuare e disciplinare l’eventuale svolgimento da parte della Fondazione di attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
  • nominare i membri del Comitato Scientifico;
  • nominare il Revisore dei conti.
9. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, a uno dei membri del Consigliodi Amministrazione o a collaboratori interni della Fondazione, precisandone i limiti nell'atto di delega.
10. Per disciplinare lo svolgimento dell'attività della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può inoltre definire regolamenti, linee guida, procedure e protocolli interni.
11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno tre giorni prima della riunione, con lettera, fax o e-mail, indicante giorno, ora, luogo e ordine del giorno.
12. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocatiin più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
  • al Presidente di accertare l’identità e la legittimazionedegli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanzae di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
  • agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
13. Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
14. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare le modifiche al presente statuto con il voto favorevole di tutti i suoi membri.

Articolo 7. Il Presidente e il Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vicepresidente della Fondazione.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente.

Articolo 8. Il Comitato Scientifico

1.    Il Comitato Scientifico, organo consultivo della Fondazione, è composto da nove a venticinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
2.    Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e i suoi membri sono rinominabili.
3.    Il Coordinatore del Comitato Scientifico è il Presidente della Fondazione.
4.    Il Comitato Scientifico si riunisce una volta l'anno e ogni qualvolta il Coordinatore lo ritenga necessario.
5.    Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive, relative alle attività della Fondazione.
6.    Il Comitato Scientifico valida il piano formativo e adempie a quanto previsto dalla normativa vigente sull’Educazione Continua in Medicina.
7.    Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno cinque membri.
8.    Per i membri del Comitato Scientifico non è previsto alcun compenso, salvo l’eventuale rimborso delle spese sostenute.

Articolo 9. Il Revisore dei Conti

1. Il controllo amministrativo e contabile della Fondazione è affidato ad un Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra professionisti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori contabili.
3. Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi, fino ad approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, epuò essere riconfermato.

Articolo 10. Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale della Fondazione inizia il 1 gennaioe termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lorendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approvail bilancio di esercizio composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa.
3. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, per lo sviluppo e il potenziamento delle attività della Fondazione, per l’acquisto di beni strumentali, per l’incremento del patrimonio.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amminstratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 11. Estinzione

1. In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto a uno o più enti del terzo settore che operano in analoghi settori di attività, individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell’Ufficio della Pubblica Amministrazione competente per legge.

Articolo 12. Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia agli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e alle norme in vigore sul terzo settore.
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Pagina aggiornata il 22/03/2021