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Art. 5 DdL Resp. Professionale

IN OCCASIONE DELL’AUDIZIONE PRESSO LA 12A COMMISSIONE IGIENE E SANITÀ DEL SENATO (5 APRILE 2016) SUL DDL N. 2224 E CONNESSI “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PERSONALE SANITARIO” LA FONDAZIONE GIMBE HA PROPOSTO UNA EQUILIBRATA RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 5 CHE DEVE TENERE IN DEBITA CONSIDERAZIONE LE DIFFICOLTA’ DI APPLICARE LE RACCOMANDAZIONI CLINICHE AL PAZIENTE INDIVIDUALE, GLI OSTACOLI ORGANIZZATIVI, I CRITERI DI QUALITÀ E TRASPARENZA DELLE LINEE GUIDA, L’AMPLIAMENTO DELL’ELENCO DEI PRODUTTORI E LA NECESSITA’ DI UN GARANTE ISTITUZIONALE.


L’art. 5, nella formulazione approvata dalla Camera dei Deputati lo scorso 28 gennaio, stabilisce che “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative e riabilitative, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, le linee guida sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell'Istituto superiore di sanità.”.

Le numerose contraddizioni riscontrate nel testo attuale sono state oggi illustrate alla Commissione: anzitutto la formulazione dello stesso titolo dell’art. 5 ignora che raccomandazioni e buone pratiche, oltre che clinico-assistenziali, sono  anche organizzative e la responsabilità professionale riguarda anche coloro che non svolgono attività clinica. In secondo luogo, l’attuale testo non fa alcun cenno alle “prestazioni assistenziali”, erogate in particolare da professionisti sanitari non medici.

Sul rovente dibattito scatenato dal rischio di ridurre l’autonomia professionale, la posizione della Fondazione GIMBE è chiara: le linee guida forniscono raccomandazioni e norme di buona pratica per informare senza obbligare tutti i professionisti sanitari, ma le loro decisioni e azioni devono sempre considerare caratteristiche cliniche e aspettative e preferenze del paziente individuale. Per questo proponiamo di utilizzare un’espressione meno vincolante di “si attengono”.

Sulla questione dei produttori delle linee guida la Fondazione GIMBE ha ribadito il suo scetticismo: la responsabilità di produrre le linee guida non può essere affidata ex lege esclusivamente alle società scientifiche, ma deve essere estesa a Istituzioni, enti di ricerca e altre organizzazioni scientifiche. Infatti, oltre 25 anni di ricerca sulle metodologie di produzione delle linee guida hanno dimostrato che la loro qualità e trasparenza non sono garantite dall'autorevolezza dei produttori, né tantomeno dalla loro legittimazione normativa, ma sono strettamente legate al rigore metodologico del processo di elaborazione e a un'adeguata governance dei conflitti di interesse, aspetti del tutto trascurati dal testo dell’art. 5.

Infine, la Fondazione GIMBE propone  la necessità di un garante istituzionale - auspicabilmente l’Istituto Superiore di Sanità - che attraverso  strumenti standardizzati e condivisi, validi le linee guida prodotte, al fine di tutelare l’integrità della scienza nell’interesse dei pazienti.

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Pagina aggiornata il 06/04/2016